Statuto

ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ITALIA CONTEMPORANEA

TITOLO I

Norme istituzionali

Art.1

(Declaratoria)

1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.161/12 del 29 giugno 1979.

2. Le attività dell’Istituto sono disciplinate dalla Legge Regionale 14 giugno 1977 n.27 come modificata dalla Legge Regionale 14 dicembre 1998 n.142 ed in via suppletiva subordinata dal presente Statuto.

Art.2

(Finalità e compiti)

1. L’Istituto ha il compito

a) di raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia del fascismo, della Resistenza e dell’Abruzzo;

b) di promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e altre attività culturali interessanti i temi sopra indicati;

c) di promuovere attività volte alla formazione storica di insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine grado;

d) di portare la cultura storiografica nell’associazionismo, nel mondo del lavoro, nei mass media e in tutti gli ambiti toccati dall’educazione degli adulti;

e) di promuovere la piena e corretta partecipazione popolare alle attività politiche della Regione;

f) di curare la formazione di un Archivio e di una Biblioteca comprendenti sezioni multimediali, che raccolgono documenti e pubblicazioni riguardanti la storia contemporanea, la cui cura quando presente è affidata al personale docente in servizio presso l’Istituto in virtù di comando tramite l’I.N.S.M.L.I.: il funzionamento dell’Archivio e della Biblioteca è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Comitato Direttivo.

Art.3

(Le attività)

1. L’Istituto pubblica una rivista periodica di storia e scienze sociali intitolata “Abruzzo Contemporaneo” ed una o più collane di testi storici.

2. Il Direttore della rivista ed il Responsabile o i Responsabili delle collane sono nominati in seno al Comitato Direttivo.

3. L’Istituto bandisce annualmente la borsa di studio di cui all’art.10 della L.R.27/1977, come sostituito dall’art.11 L.R. 142/1998, su proposta del Responsabile per la Ricerca, approvando apposito bando nel quale fissa il tema generale entro cui devono situarsi i progetti di ricerca proponibili dai concorrenti.

TITOLO II

Struttura organizzativa

Art.4

(Sede ed articolazione)

1. L’Istituto ha sede all’Aquila nell’immobile assegnato dalla Regione Abruzzo, ed ivi salvo motivate eccezionali esigenze si riuniscono i suoi Organi. Nella medesima sede, o transitoriamente in altra ad essa prossima se la situazione dei luoghi lo imponga, sono allestite le strutture di consultazione per il pubblico (biblioteca ed archivio storico) e sono collocate le redazioni della rivista e della collana storica.

2. L’Istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie e logistiche disponibili, svolge le proprie attività esterne sull’intero territorio regionale avvalendosi della collaborazione scientifica gratuita dei Componenti dei propri Organi e della collaborazione professionale saltuaria di studiosi esterni, del supporto del personale assegnato, di intese con organismi culturali o locali.

3. Qualora si rendano disponibili idonei spazi nelle principali città d’Abruzzo l’Istituto può in essi:

– creare delle sezioni corrispondenti di biblioteca, soprattutto per gli audiovisivi d’impiego didattico;

– organizzare cicli locali d’incontri, mostre, proiezioni, corsi;

– stabilire programmi di collaborazione o punti di consulenza per la didattica della storia.

4. Le attività di cui al precedente comma sono ammesse a condizione che ne facciano richiesta o comunque si impegnino ad assumerne responsabilità organizzativa almeno cinque soci residenti nel bacino di riferimento della località, e, per le attività in campo didattico, che altresì siano affidabili senza oneri a docenti con residenza o sede di servizio nel medesimo bacino.

5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 il Responsabile del settore di attività, previa delibera di massima di approvazione dell’oggetto e se del caso d’impegno in bilancio, adottata dal Comitato Direttivo o dal Presidente a seconda che la spesa ecceda o meno £.1.500.000, delega un rappresentante locale dei soci ad agire per lo svolgimento delle attività.

Art.5

(I Soci)

1. L’Istituto associa, a domanda, le Amministrazioni locali, gli Enti pubblici, le scuole di ogni ordine e grado esistenti nella regione, e le Associazioni culturali abruzzesi costituite mediante atto notarile o scrittura privata registrata.

2. Associa, altresì, a domanda, chiunque intenda, accettando le norme di funzionamento e gli oneri stabiliti per i soci, concorrere con la propria attività a quella dell’Istituto.

3. Il Comitato Direttivo stabilisce entro il precedente mese di ottobre l’ammontare della quota associativa annua per i soci non esenti, diversificandola tra persone fisiche ed altri, prevedendo agevolazioni per studenti, e stabilendo in quali casi la morosità comporta radiazione.

4. L’ammissione dei Soci è disposta dal Presidente che quando trattisi di persone fisiche può rifiutarla senza obbligo di motivazione ma, ove l’interessato lo chieda, deve investire della decisione il Comitato Direttivo ed attenersi al suo deliberato. È di competenza dell’Assemblea l’espulsione di Soci per indegnità o gravi atti contro l’Istituto.

5. I Soci possono raccogliersi in Comitati locali, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo. I Comitati locali non potranno avere un numero di soci inferiore a venti. Il coordinamento delle loro attività è affidato al Presidente.

6. I Soci usufruiscono gratuitamente dei servizi di consultazione biblioteca ed archivio in sede e di consulenza per ricerche storiche, ricevono tempestiva informazione sulle attività programmate, godono di condizioni agevolate nell’acquisto delle pubblicazioni dell’Istituto e nelle iniziative da esso promosse.

Art.6

(I Soci onorari)

1. Soci onorari dell’Istituto senza obbligo di quota sono, se ne facciano richiesta, i Comuni abruzzesi decorati al valor militare o al valor civile, gli ex combattenti della guerra di liberazione o, se caduti, il coniuge ed i figli.

TITOLO III

Gli Organi

Art.7

(Gli Organi)

1. Sono organi dell’Istituto:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.8

(L’Assemblea)

1. Fanno parte di diritto dell’Assemblea tutti i Soci dell’Istituto. I Soci che non siano persone fisiche designano con atto dei propri competenti organi chi in via continuativa e sino a notifica di revoca li rappresenti: si può rappresentare un solo organismo ed il mandato si intende pieno ed incondizionato. Ciascun socio, indifferentemente se persona fisica o no, esprime un solo voto; il rappresentante di socio non persona fisica che sia egli stesso socio esprime due voti.

2. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno:

a) in sessione primaverile, per esame ed approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;

b) in sessione autunnale, per dibattere il programma di attività dell’Istituto per l’anno seguente e per approvazione del corrispondente bilancio di previsione.

3. Hanno diritto di partecipare alla seduta i Soci iscritti almeno trenta giorni prima della data di spedizione della lettera di convocazione ed in regola, se dovuta, con la quota dell’anno in cui la seduta si svolge.

4. Nella sua prima adunanza posteriore alla decadenza del Collegio uscente o alla cessazione di suoi membri, l’Assemblea provvede alla nomina dei revisori dei conti con le modalità di cui al successivo art.15. È ammesso voto per delega espresso da altro socio. Quando trattisi di eleggere i rappresentanti dei Soci nel Comitato Direttivo o nel Collegio dei revisori dei conti, è altresì necessario esibire il certificato elettorale del delegante.

5. L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria entro trenta giorni ad istanza di almeno un quarto dei Soci per discutere gli argomenti indicati dai richiedenti, o su deliberazione del Comitato Direttivo, o per autonoma iniziativa del Presidente.

6. Nelle Assemblee ordinaria e straordinaria sono aggiunti all’ordine del giorno anche gli argomenti richiesti da almeno un quarto dei soci purché presentati per iscritto non meno di dieci giorni prima della convocazione.

7. Le deliberazioni, prese a maggioranza semplice dei votanti, sono valide in prima convocazione purché sia presente o rappresentata con delega almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega, ma non può riceverne se faccia parte del Comitato Direttivo o del Collegio dei revisori dei conti.

8. L’avviso di convocazione con annesso ordine del giorno deve essere affisso all’Albo dell’Istituto ed inviato per raccomandata ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Dalla medesima data la documentazione relativa agli argomenti iscritti deve essere disponibile per la consultazione in sede.

9. La prima e la seconda convocazione non possono essere indette nella stessa giornata.

10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Istituto o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in ulteriore supplenza dal Segretario.

11. L’Assemblea dei soci elegge i propri quattro rappresentanti nel Comitato Direttivo mediante scheda segreta sulla quale ogni votante potrà indicare non più di tre nomi. È ammesso voto per delega espresso da altro socio purché questi esibisca il certificato elettorale del delegante. I membri del Direttivo eletti dal Consiglio Regionale divengono Soci di diritto.

Art.9

(Il Comitato Direttivo)

1. A norma dell’art.5 della L.R. 142/1998, il Comitato Direttivo è formato da tredici membri, dei quali quattro eletti dall’Assemblea dei Soci e nove nominati dal Consiglio Regionale con le modalità previste dalla legge regionale. Dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.

2. I suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qual volta lo decida il Presidente o ne facciano richiesta almeno quattro componenti. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente e se vi sia richiesta da almeno quattro componenti deve includere gli argomenti da essi indicati.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammesso voto per delega.

4. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente con mansioni vicarie oltre ad attribuzioni proprie, il Segretario, il Tesoriere.

5. Per ragioni di organicità ed efficienza le attività dell’Istituto possono accorparsi per attinenza in comparti organici affidati alla diretta responsabilità di Componenti del Comitato Direttivo, secondo il seguente schema (tranne, per tutti, gli affidamenti editoriali, riservati all’Ufficio in fase preparatoria ed amministrativa ed al Presidente quale unico abilitato a sottoscriverli):

Affari della Presidenza (riservati al Presidente o, su sua delega per singole categorie d’affari, al Vice Presidente, che comunque lo surroga quale vicario nei casi previsti): rapporti istituzionali e protocollari; grandi manifestazioni; contratti editoriali per la rivista, per la collana, per i sussidi didattici; convenzioni; stampa e mezzi d’informazione (eccettuata la pura informativa agli utenti delle attività dipartimentali);

Settore Ricerca: ne detiene responsabilità culturale ed organizzativa il Direttore della rivista, vi rientrano la rivista e la collana, i convegni e pubblicazione dei relativi atti, le presentazioni di libri e studi, la borsa di studio;

Settore Didattica: ne detiene responsabilità culturale ed organizzativa il Vice Presidente, vi rientrano la biblioteca (incluse le sezioni emeroteca ed audiovisivi), i corsi di didattica, la produzione di sussidi didattici;

Settore Resistenza: ne detiene responsabilità culturale ed organizzativa il Segretario; vi rientrano la cura dell’archivio storico, le iniziative commemorative, celebrative, divulgative aventi ad oggetto vicende e personaggi della Resistenza e della lotta di Liberazione, i rapporti con enti ed associazioni resistenziali o insignite per meriti di tal genere, lo scambio di notizie in proposito con enti analoghi, ricercatori, altri corrispondenti interessati.

I Responsabili suddetti scelgono secondo opportunità e d’intesa con gli interpellati se farsi coadiuvare da altri Componenti del Comitato Direttivo.

Il coordinamento tra i Responsabili dei settori d’attività è assicurato dal Presidente.

6. I Responsabili dei settori d’attività non hanno autonomo diretto potere di spesa: essi progettano l’attività generale dei rispettivi settori ai fini del programma annuale dell’Istituto, propongono le singole iniziative e ne curano il concreto svolgimento in base a disposizioni del Comitato Direttivo o del Presidente a seconda che la spesa ecceda o no £.1500.000. Il conseguente conferimento di incarichi ed ordini comportanti spesa, nonché la successiva liquidazione sono riservati all’Ufficio che vi provvede, su richiesta od attestazione del Responsabile interessato, nel rispetto delle norme del presente Statuto e delle norme di contabilità applicabili.

7. Il Comitato Direttivo promuove, attraverso i Responsabili dei settori d’attività, e controlla le iniziative previste dagli artt.2 e 3 del presente Statuto; formalizza la proposta di bilancio preventivo per l’anno seguente da sottoporsi per approvazione all’Assemblea dei Soci nella sua sessione autunnale; approva entro il mese di novembre, previa discussione nell’Assemblea suddetta che deve precedere l’approvazione del bilancio, la relazione sull’attività dell’anno in corso ed il programma per quello seguente; formalizza la proposta di conto consuntivo da sottoporre per approvazione all’Assemblea dei Soci nella sua sessione primaverile con annessa relazione del Collegio dei revisori dei conti.

8. Inoltre nomina:

a) il Direttore della rivista “Abruzzo Contemporaneo”;

-b) i componenti del Comitato scientifico della rivista e del relativo Comitato di redazione, sentito il Direttore di essa.

Tali nomine sono soggette alle condizioni risolutive previste dal 3° comma dell’art.4 della L.R. 27/1977 come sostituito dall’art.4 L.R. 142/1998.

9. Si ha decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate o, comunque, dopo dodici assenze: deve comunque essere deliberata dal Comitato Direttivo con voto segreto previa notifica della proposta all’interessato con plico postale raccomandato, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per controdedurre. La comminazione di decadenza va comunicata al Presidente del Consiglio Regionale.

10. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno o più membri del Comitato Direttivo, il Presidente dell’Istituto chiede al Presidente del Consiglio Regionale la sostituzione col primo dei non eletti della medesima componente: in loro mancanza o rifiuto, convoca l’Assemblea straordinaria dei soci oppure segnala il caso al Presidente del Consiglio Regionale perché si proceda alla sostituzione nei modi previsti dalla legge regionale.

11. Quando, per qualsiasi causa, i componenti in carica siano ridotti a sei, siano essi originari o subentrati, il Comitato Direttivo decade. In tal caso il Presidente, o altro membro idoneo a sostituirlo, o in loro totale mancanza il Direttore dell’Istituto, ne informa sollecitamente il Presidente del Consiglio Regionale, affinché, oltre a quanto di sua competenza per la costituzione del nuovo Comitato, nomini un Commissario straordinario, perché convochi al medesimo fine l’Assemblea dei Soci e provveda al disbrigo dell’ordinaria amministrazione.

Art.10

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato dirige l’Istituto e delibera sulle attività da esso programmate.

2. Il Comitato delibera validamente quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica, il cui numero è calcolato detraendo gli assenti giustificati. Il Comitato delibera a voto palese tranne trattisi di eleggere persone ovvero di esprimere giudizi su persone. Può consentirsi il voto segreto anche su altri argomenti se con apposita votazione palese preventiva lo prescelgano i due terzi dei presenti.

3. Le proposte messe ai voti si considerano approvate se ottengano voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti; in ogni votazione il voto del Presidente della seduta vale doppio se altrimenti vi sia parità.

4. Le proposte non approvate non possono essere ripresentate prima che siano decorsi almeno sei mesi dalla seduta di mancata approvazione. Il divieto non si applica nei seguenti casi:

a) se sia intervenuto rinnovo del Comitato Direttivo;

b) se la mancata approvazione sia stata motivata esclusivamente da ragioni finanziarie e si siano acquisite maggiori entrate non vincolate almeno pari alla spesa derivante dalla proposta.

6. Gli argomenti non iscritti all’ordine del giorno della seduta che implichino nomine ovvero impegno o liquidazione di spesa sono ammissibili solo se siano presenti tutti i Componenti in carica e vi acconsentano con voto palese unanime.

7. Il Direttore dell’Istituto assiste alle sedute senza diritto di voto, quale funzionario verbalizzante e consulente tecnico-giuridico sulla regolarità degli atti.

Art.11

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e contrattuale dell’Istituto (fatto salvo quanto previsto al 4° comma del successivo art.20), convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo determinandone l’ordine dei lavori, assicura l’esecuzione dei loro deliberati, cura lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Istituto raccordando sul piano operativo i Responsabili dei settori d’attività ed i Comitati locali, sovrintende al lavoro svolto dal personale operante nell’Istituto, adotta ed esegue salvo pronta ratifica le misure urgenti per evitare danni gravi all’Istituto.

2. Il Presidente, per sua delega o in caso di notorio duraturo impedimento, ed altresì in caso d’assenza se l’affare sia urgente, è sostituito dal Vice Presidente; può altresì delegare per singole materie o specifici affari altro componente del Comitato Direttivo ma tali ulteriori deleghe non hanno effetto nei confronti di terzi se ad essi non siano notificate.

Art.12

(Il Segretario)

1. Il Segretario conserva i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, tiene l’elenco aggiornato dei Soci e presiede la commissione di verifica dei poteri nell’Assemblea. In caso di assenza o impedimento, i compiti del Segretario vengono svolti dal Vice Presidente.

Art.13

(Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dal Comitato Direttivo nella sua prima riunione. In caso di assenza viene sostituito dal Segretario o, in assenza di quest’ultimo, dal Vice Presidente.

2. Assicura che la gestione dei fondi sia conforme alle decisioni del Comitato Direttivo, può esigere la sospensione degli affidamenti d’incarichi o forniture se ne indichi il vizio deferendo la questione al Comitato Direttivo, sigla per visto le fatture e parcelle da liquidare e le liquidazioni conseguenti, cofirma i mandati di pagamento e le reversali d’incasso, approva i rendiconti economali intermedi e controfirma quello finale dell’anno, vista per riscontro il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Istituto.

3. Ha la firma di traenza e riferisce sul conto corrente postale dell’Istituto di cui al 7° comma del successivo art.19.

Art.14

(Elezione di rappresentanti dell’Istituto presso altri organismi)

1. Ogni qual volta in virtù di norme od accordi sia prevista l’elezione di rappresentanti dell’Istituto presso altri organismi, essa è di competenza del Comitato Direttivo e gli eletti decadono se decada il Comitato ovvero, qualora l’elezione presupponga che essi ne facciano parte o si trovino in una determinata situazione, se perdano tale qualità.

Art.15

(Il Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri ordinari più due supplenti, eletti dalla prima Assemblea ordinaria successiva all’insediamento del nuovo Comitato Direttivo. Il Presidente viene eletto dal Collegio stesso nella sua prima riunione. I suoi membri, che durano in carica cinque anni, possono essere rieletti.

2. Sono eleggibili soltanto le persone fisiche in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

3. Non sono eleggibili i soci che abbiano fatto parte del Comitato Direttivo se non sia ancora approvato o sia stato approvato con osservazioni il conto consuntivo di esercizi ricadenti nella gestione cui hanno partecipato.

4. I supplenti hanno sempre facoltà di assistere alle sedute del Collegio ma vi partecipano, con diritto al voto ed all’eventuale gettone, solo in assenza dei titolari. La presenza nelle riunioni degli altri Organi, essendo comune e continuativa per titolari e supplenti l’esigenza d’informazione, è facoltà da consentirsi in modo indifferenziato sia ai titolari che ai supplenti. Il rimborso delle spese di viaggio, diaria inclusa, spetta ogni qualvolta è ammessa la presenza.

5. Il Collegio controlla i rendiconti e tutta la contabilità dell’Istituto, riferendone all’Assemblea.

6. I membri del Collegio devono essere invitati per l’approvazione del bilancio consuntivo o, a giudizio del Presidente, quando all’ordine del giorno ci siano punti di significativa rilevanza contabile. Possono partecipare alla discussione senza diritto di voto. Godono del trattamento economico previsto per i componenti del Comitato Direttivo, eventuale gettone escluso.

7. I membri del Collegio decadono dopo due assenze consecutive non giustificate o, comunque, dopo sei assenze: la decadenza deve comunque essere deliberata dal Collegio con voto segreto previa notifica della proposta all’interessato con plico postale raccomandato, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per controdedurre; alla discussione ed al voto in proposito non prendono parte né il revisore interessato né i membri supplenti.

8. In caso di morte, dimissioni o decadenza per qualsiasi ragione di uno dei componenti del Collegio, il Presidente del Collegio dispone la sua sostituzione col primo dei supplenti, se trattisi di un titolare, o col primo dei non eletti se trattisi di un supplente; ove ciò non sia possibile, ne informa il Presidente dell’Istituto affinché convochi con urgenza l’Assemblea dei soci perché elegga i mancanti. I Revisori subentranti cessano dall’incarico allo scadere del quinquennio di durata del Collegio in cui sono subentrati.

Art.16

(Spettanze economiche)

1. Il Comitato Direttivo ha facoltà di attribuire ai propri Componenti, a quelli del Collegio dei revisori dei conti ed a quelli dei Comitati scientifico e di redazione della rivista un gettone di presenza giornaliero per la partecipazione alle riunioni non superiore a quello previsto dalla L.R. 2 febbraio 1988 n.15 e successive modificazioni e soggetto alla medesima disciplina; il Comitato medesimo ne determina in prima applicazione la relativa misura lorda e può aggiornarla annualmente entro il limite predetto avendo a riferimento l’indice ISTAT di rivalutazione.

2. Per l’accesso alla sede dell’Istituto per sedute dell’Organo di appartenenza ovvero per disbrigo anche in altre località dei compiti assegnati dal presente Statuto, nonché per la partecipazione preventivamente autorizzata a convegni, assemblee e congressi, viene riconosciuto il trattamento economico di missione di cui tempo per tempo fruiscono i dirigenti regionali di qualifica apicale. Identico trattamento è attribuito al Direttore dell’Istituto, in luogo di quello a lui spettante per la qualifica rivestita, se egli partecipi insieme ai Componenti predetti o su delega in loro vece. Si applica la normativa regionale o, in mancanza, statale per la determinazione delle località e delle distanze da considerarsi in relazione alla residenza ed all’ordinaria attività del percipiente. Il Comitato Direttivo può stabilire un limite mensile al numero delle trasferte effettuabili per disbrigo ordinario compiti della carica, se del caso differenziandolo per ciascuna carica.

3. Per le riunioni del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di redazione e del Comitato scientifico della rivista, la corresponsione dei rimborsi di cui al comma precedente è subordinata ad attestazione di svolgimento della seduta rilasciata secondo casi dal Presidente del Collegio o dal Responsabile per la Ricerca.

4. L’effettiva partecipazione alle missioni e le spese sostenute dovranno essere documentate e autocertificate da apposita dichiarazione dell’interessato.

5. I gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione sono liquidati periodicamente dal Direttore previo suo atto d’impegno in bilancio.

TITOLO IV

Il personale

Art.17

(Personale)

1. A norma dell’art.8 della L.R.27/1977 come modificato dall’art.9 L.R. 142/1998, l’Istituto non può assumere o comunque sostenere spesa per la sede e per i locali in cui debba svolgere attività continuativa o ricorrente che la legge predetta gli impone, per i servizi idrici ed igienici, per l’illuminazione, per il riscaldamento, la pulizia, la custodia, essendo tutti questi oneri sostenuti dalla Regione Abruzzo tramite il Consiglio Regionale in virtù della ripetuta propria legge 142/1998.

2. L’Istituto non assume personale proprio neppure a tempo determinato ed esplica le attività amministrative e contabili tramite l’U.O. “Affari Giuridici ed Economici dell’Istituto” istituita dalla Regione Abruzzo quale struttura indipendente nell’ambito dell’apparato organizzativo del Consiglio Regionale (od altra che ad essa la riorganizzazione delle strutture regionali sostituisca), il quale attraverso i propri Servizi provvede al supporto gestionale per gli oneri suddetti e per l’amministrazione giuridico-economica del personale regionale assegnato a tale U.O.

3. La direzione e responsabilità dell’U.O. (o altra struttura ad essa sostituita), su proposta o sentito il Presidente dell’Istituto, è affidata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale a funzionario regionale di 8a qualifica, che assume il titolo di “Direttore” e dipende funzionalmente dal Presidente dell’Istituto.

4. In assenza di diverso formale conferimento, il Direttore dell’Istituto si intende investito di diritto delle funzioni e responsabilità previste da leggi statali imperative quali al presente in via esemplificativa le leggi 11 novembre 1975 n.584 (divieto di fumo in determinati locali pubblici), 7 agosto 1990 n.241 (responsabile del procedimento), 31 dicembre 1996 n.675 (tutela dei dati personali), e dal D.L/vo 19 settembre 1994 n.626 modificato dai DD.LL./vi 19 marzo 1996 n.242 e 4 agosto 1999 n.359 (responsabile della sicurezza).

5. Sono a carico dell’Istituto gli oneri relativi al lavoro straordinario nella parte eccedente la quota finanziata dal fondo regionale incentivante la produttività (osservandosi di regola il limite massimo individuale annuo previsto tempo per tempo dalla disciplina vigente per i dipendenti della Regione Abruzzo), alle spese di mensa per i rientri pomeridiani eccedenti l’orario d’obbligo, ed al trattamento di missione di cui alla normativa regionale. In conformità alla L.R. 142/1998 si intendono a carico della Regione, oltre al trattamento tabellare e di anzianità, l’indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia, le indennità di qualsiasi genere correlate alla qualifica ovvero a funzioni affidate dalla Regione o costituenti contenuto ordinario dell’incarico presso l’Istituto, tutte le voci dei compensi incentivanti la produttività eccetto solo l’eccedenza predetta per lavoro straordinario, ed ogni altro emolumento eventuale o futuro cui i dipendenti assegnati possano aspirare in virtù del contratto collettivo di lavoro, dei requisiti posseduti e della funzione nella struttura.

6. Ai fini della corresponsione degli emolumenti subordinati a valutazione dell’attività lavorativa svolta, sono competenti per il Direttore il Presidente dell’Istituto o suo vicario o delegato, per il restante personale il Direttore, e per tutti in sede di riesame il Comitato Direttivo.

7. A norma della L.R.142/1998 il personale, nel rispetto della declaratoria prevista dalla normativa regionale, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Istituto in relazione ai programmi approvati dal Comitato Direttivo, viene utilizzato sulla base di obiettivi di lavoro stabiliti dal Presidente ed attraverso disposizioni di servizio impartite dal Direttore.

8. Le prescrizioni del comma precedente si applicano altresì, adattandole alle modalità d’utilizzo per esso consentite, ai collaboratori temporanei di cui al 7° comma dell’art.8 L.R. 27/1977 come sostituito dall’ar.9 L.R. 142/1998. I tirocinanti ammessi a frequenza presso l’Istituto osservano i programmi di formazione concordati con il Responsabile per la Didattica e si attengono alle regole di funzionamento degli uffici stabilite dal Direttore.

9. I docenti in posizione di comando presso l’Istituto svolgono attività di ricerca e di didattica in conformità a piani di lavoro deliberati dal Comitato Direttivo ed amministrati dal Responsabile del settore di attività in cui principalmente operano, il quale ne risponde in via esclusiva anche in sede di valutazione. Per le prestazioni in sede, che devono altresì riguardare tenuta e funzionamento della biblioteca con esclusione di adempimenti amministrativo-contabili (ove siano presenti più comandati può farsi luogo a separazione dei compiti), per la disciplina formale o quantitativa del servizio e per i rapporti con l’amministrazione d’appartenenza in ordine agli elementi aventi rilievo per il trattamento giuridico-economico è competente il Direttore dell’Istituto.

TITOLO V

Patrimonio e contabilità

Art.18

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’Istituto è composto da:

a) il contributo annuo costante della Regione ai sensi dell’art.9 L.R. 27/1977 e successive modificazioni;

b) contributi eventuali dello Stato, dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, di enti pubblici e di privati;

c) le quote associative;

d) proventi delle pubblicazioni e delle altre attività editoriali dell’Istituto;

e) proventi o avanzi di gestione delle attività di cui al secondo comma art.3 L.R. 27/1977 come sostituito dall’art.3 L.R. 142/1988 (svolte su incarico e con fondi di enti pubblici o istituzioni scientifiche) ovvero finanziate dalla Regione Abruzzo ai sensi del Titolo III della L.R. 10 settembre 1993 n.56 e successive modificazioni.

2. I beni mobili dell’Istituto sono descritti con indicazione della provenienza e del valore in inventari di consistenza aggiornati periodicamente secondo le regole di ammortamento applicabili per specie: consegnatario ne è il Direttore sotto la vigilanza del Tesoriere, congiuntamente al quale propone al Comitato Direttivo la messa fuori uso e la devoluzione di quelli da cancellarsi perché divenuti inutilizzabili. In separati elenchi sono tenuti in evidenza quelli concessi in comodato dalla Regione Abruzzo.

3. Il movimento in entrata ed uscita delle pubblicazioni dell’Istituto è regolato dal Responsabile per la Ricerca il quale con la periodicità opportuna tiene informato l’Ufficio ai fini tanto patrimoniali che fiscali:

a) della tiratura complessiva stampata;

b) delle copie spedite in abbonamento o prenotazione o per omaggi di rito e scambi, e di quelle immesse nella distribuzione libraria, specificando se in conto vendita o deposito, con elenco per tutte dei rispettivi destinatari;

c) del carico in magazzino e delle successive cessioni;

d) delle previsioni di costo per le pubblicazioni successive.

4. Le dotazioni librarie e multimediali della biblioteca sono patrimonialmente in carico al Direttore con la vigilanza del Tesoriere; i relativi cataloghi cartacei od informatizzati sono mantenuti a cura del Direttore con la collaborazione secondo rispettive attribuzioni del personale in servizio e del docente comandato; i relativi piani di aggiornamento sono decisi dal Responsabile per la Didattica nei limiti dalle assegnazioni finanziarie ricevute ed i conseguenti acquisti eseguiti dall’Ufficio.

Art.19

(Gestione del bilancio)

1. L’Istituto adotta un bilancio per competenza, distinto in parte economica relativa ai movimenti effettivi ed in parte finanziaria comprendente le partite di giro, corredato in sede di consuntivo dal conto patrimoniale e soggetto agli obblighi dell’unità, dell’universalità e del pareggio.

2. L’assunzione e liquidazione di spese devono essere precedute dall’impegno sul pertinente Capitolo della somma che si presume sufficiente per l’intero intervento: quando trattisi di attività l’impegno è disposto dal Comitato Direttivo ovvero dal Presidente a seconda spetti autorizzarle, è invece disposto dal Direttore dell’Istituto per le spese correnti e di funzionamento riguardanti gli uffici ovvero risultanti da conteggi vincolati relativi a rimborsi, diarie, gettoni di cui sia legittima e certificata la circostanza in virtù di cui spettino.

3. La liquidazione delle spese è disposta dal Presidente, ovvero da Direttore quando a norma del precedente comma gli competa deciderle, previo in ogni caso il visto del Tesoriere.

4. Il pagamento delle spese è effettuato con mandati di tesoreria tratti sulla banca assuntrice del relativo servizio, firmati dal Presidente o su sua delega notificata alla banca dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Direttore; non è richiesta la firma dal Presidente quando la liquidazione spetti al Direttore.

5. Le risorse monetarie dell’Istituto devono essere depositate presso un istituto bancario avente sportello a L’Aquila: in via preferenziale e se esso accetti presso quello cui sia aggiudicato il servizio di tesoreria della Regione Abruzzo, ovvero se esso ricusi o siano prevedibili migliori condizioni presso quello che risulti preferibile a seguito di apposita gara.

6. Con apposito regolamento adottato dal Comitato Direttivo, intendendosi vigente sino a modifica e per quanto compatibile quello da esso deliberato con atto n.85 del 1° dicembre 1997, è autorizzato e disciplinato un fondo per piccole spese di funzionamento pagabili per cassa a carico di anticipazioni preventive periodiche su apposito Capitolo nella parte Spesa compensato quale di partita di giro da corrispettivo Capitolo nella parte Entrata per il recupero dai Capitoli di pertinente imputazione: la gestione del fondo è di regola affidata quale “Economo” ad uno dei dipendenti regionali di 6a qualifica presenti nell’U.O. dell’Istituto o, in mancanza, al Direttore che in ogni caso ne sottoscrive i rendiconti, ed è soggetta alla vigilanza del Tesoriere; i rendiconti in corso d’anno sono approvati dal Direttore e dal Tesoriere o dal solo Tesoriere a seconda che il Direttore non sia o sia anche Economo, e ciò è condizione necessaria per successiva anticipazione, mentre il rendiconto finale dell’anno con discarica formale di responsabilità contabile è approvato dal Presidente previa verifica dell’integrale restituzione.

7. L’Istituto è autorizzato ad accendere un conto corrente postale, non utilizzabile per pagamenti, al fine di agevolare il versamento da terzi delle somme dovutegli per quote di adesione dei soci o per abbonamenti ed acquisti delle pubblicazioni da esso edite o distribuite: la giacenza attiva, detratto solo l’importo presunto delle spese di tenuta conto, è prelevata con firma unica di traenza del Tesoriere e riversata su apposito Capitolo della parte Entrata in tempo utile per essere computata nella gestione annuale di bilancio.

Art.20

(Contratti)

1. L’Istituto osserva in materia di contratti le norme di contabilità pubblica regionali, o recepite dalla Regione, che siano applicabili al tipo e valore dell’atto. Può allo scopo avvalersi della collaborazione istruttoria dei competenti uffici regionali e fare proprio l’albo dei fornitori della Regione.

2. Quando non riguardino diritti reali e non siano soggetti a trascrizione i contratti dell’Istituto sono ricevuti dal Direttore in forma pubblica amministrativa.

3. Salvo quanto previsto al comma seguente, i contratti in cui sia parte l’Istituto sono sottoscritti per esso dal Presidente o, su sua delega o in caso d’impedimento, dal Vice Presidente.

4. I contratti afferenti a forniture ed utenze per l’ufficio e la sede e le lettere d’incarico per collaborazioni professionali temporanee nelle attività culturali e didattiche sono formati per corrispondenza con proposta sottoscritta dal Direttore.

TITOLO VI

Procedure amministrative

Art.21

(Pubblicità degli atti)

1. Ai sensi dell’art.9 L.R. 27/1977 introdotto dall’art.10 L.R. 142/1998 le deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo dell’Istituto sono affisse al suo Albo pretorio per cinque giorni ed in pari data comunicate agli uffici consiliari nei modi previsti nei commi 1° e 2° del seguente articolo 22.

2. Sono pubblicati secondo attinenza nella parte terza oppure nei supplementi del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e considerati ai fini tariffari atti della Regione:

a) le deliberazioni con cui l’Assemblea approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, e quelle con cui nomina o reintegra i revisori dei conti;

b) le deliberazioni del Comitato Direttivo di assegnazione delle cariche interne e di incarico per la rivista e le collane storiche;

c) le deliberazioni del Comitato Direttivo di approvazione del programma annuale di attività, del bando per la borsa di studio, di regolamenti e delle variazioni di bilancio;

d) i bandi di gara quando per valore o natura la normativa esiga tale forma di pubblicità legale;

e) gli atti dell’Istituto riguardanti il personale regionale assegnatogli per i quali la pubblicazione sia prevista dalla normativa regionale.

3. I termini a partire dai quali gli interessati possono produrre istanze o far valere interessi relativi agli atti predetti sono dichiarati e decorrono dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art.22

(Controllo sull’attività dell’Istituto)

1. Compete al Consiglio Regionale esercitare con voto in aula il controllo sulla deliberazione del Comitato Direttivo di approvazione del programma annuale, su quelle dell’Assemblea dei Soci approvanti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sulle variazioni di bilancio non rientranti nel seguente 4° comma. Tali atti sono trasmessi in copia conforme al Presidente del Consiglio Regionale entro dieci giorni dall’adozione: le eventuali osservazioni devono essere notificate all’Istituto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione e producono gli effetti previsti dal 2° comma dell’art.9 della L.R. 27/1977 come sostituito dall’art.10 della L.R. 142/1998.

2. Per tutte le altre deliberazioni del Comitato Direttivo il controllo non è condizione giuridica di efficacia degli atti ma è inteso a consentire l’informazione necessaria al sindacato regionale sull’attività dell’Istituto, e compete all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. A tal fine dopo ogni seduta il Direttore trasmette a detto Ufficio l’elenco dei provvedimenti assunti corredato dall’indicazione delle eventuali disposizioni finanziarie in essi contenute, specificando Capitolo ed ammontare degli impegni e delle liquidazioni, e se sia stata deliberata l’urgenza.

3. Ogni altro provvedimento degli Organi od uffici dell’Istituto ha natura di atto interno immediatamente eseguibile senza formalità ovvero di negozio privatistico, ed a seconda dei casi può essere rimosso dai controinteressati impugnando la deliberazione su cui si fonda o promuovendo le azioni civili ad esso opponibili.

4. Tutte le deliberazioni di variazione di bilancio sono di competenza del Comitato Direttivo; in luogo della disciplina di cui al precedente 1° comma sono invece soggette a quella prevista al 2° comma quando:

a) consistano in meri storni a pareggio invariato o, anche se in concomitanza ai primi, riguardino adeguamenti simmetrici nelle partite di giro; oppure,

b) comportino variazione del pareggio economico percentualmente non superiore al 20% del precedente totale -sempre al netto delle partite di giro- , al qual fine non si tiene conto delle maggiori entrate aventi destinazione vincolata.

Art.23

(Esecutività e definitività degli atti)

1. Ad eccezione di quelle indicate al comma seguente, le deliberazioni dell’Istituto divengono esecutive appena completata la pubblicazione o, se nell’atto sia motivata ed approvata con separata votazione l’urgenza, dall’inizio della pubblicazione.

2. Le deliberazioni soggette a controllo del Consiglio Regionale ai sensi del precedente art.22.1 divengono esecutive dal sedicesimo giorno dopo l’inizio della pubblicazione, ovvero, se il Consiglio le abbia osservate, dall’inizio della pubblicazione della delibera che reitera l’approvazione, anche se essa non si adegui ai rilievi.

3. Le deliberazioni dell’Istituto divenute esecutive nei modi descritti nei precedenti commi sono atti definitivi impugnabili innanzi le giurisdizioni amministrative.

TITOLO VII

Norme finali

Art.24

(Modifiche dello statuto)

1. Il Comitato Direttivo, con iniziativa autonoma o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, può sottoporre all’Assemblea in seduta straordinaria modifiche del presente Statuto: ove esse conseguano il consenso di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, il Comitato Direttivo deve trasmetterle al Consiglio Regionale per approvazione o dimettersi.

Art.25

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, soggetto ad approvazione in via amministrativa dal Consiglio Regionale su proposta del Comitato Direttivo dell’Istituto previi pareri dell’Assemblea dei Soci e dell’I.N.S.M.L.I., entra in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione insieme alla suddetta delibera consiliare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

AVVERTENZA: Nel testo originale poi approvato senza variazioni dal Consiglio Regionale, dopo l’effettivo “Titolo III” è erroneamente denominato di nuovo come “Titolo III” il successivo che è invece il “Titolo IV” e sono di conseguenze errati i successivi: nel presente testo è ripristinata la numerazione esatta.

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